Art. 11.
(Tutela delle legittime sospensioni dell'attività e della conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro).

      1. In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza, di maternità e di paternità, di congedo parentale, di cura e di assistenza di familiari, nonché di formazione continua e permanente, le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla sospensione dell'attività lavorativa e a forme adeguate di sostegno, anche economico.
      2. Le forme di tutela di cui al comma 1, istituite e disciplinate in base alla legge e ai contratti e accordi collettivi, favoriscono la conciliazione dell'attività lavorativa con i compiti familiari e con le altre attività di cura delle persone.
      3. La costituzione di servizi di sostituzione totale o parziale, organizzati per bacini territoriali, settoriali e categoriali in relazione alla sospensione dell'attività lavorativa autonoma, è sostenuta e incentivata.